Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUL COMPIMENTO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE NELLE CASE DI PENA

 

del 19 dicembre 1956, n. 80/56/CZW

 

Allo scopo di rendere possibile ai detenuti credenti di usufruire dei servizi religiosi, ordino:

1. - I dirigenti delle case di pena, menzionate nell’allegato n. 1, stipuleranno contratti con gli ecclesiastici per il compimento della funzione di cappellano.

2. - I contratti di cui sopra devono essere conclusi, in linea di principio, con i cappellani militari.

In caso di difficoltà, il contratto può essere stipulato anche con altri ecclesiastici, d’intesa con l’Amministrazione centrale carceraria del Ministero della giustizia.

3. - I doveri dell’ecclesiastico consistono:

a) celebrare la messa;

b) ascoltare le confessioni nel periodo pasquale;

c) celebrare altri servizi religiosi su richiesta di detenuti gravemente ammalati.

La periodicità e il termine per la celebrazione delle messe e per l’ascolto delle confessioni devono essere concordati con i dirigenti della casa di pena.

4. - Nelle case di pena menzionate nell’allegato n. 1, le messe e le altre funzioni religiose devono essere celebrate nelle cappelle esistenti o, in mancanza, in locali appositamente adattati. Nei limiti del possibile, bisogna adattare a questo scopo le vecchie cappelle, che non siano state definitivamente destinate ad altri scopi.

5. - Alla celebrazione della messa possono assistere tutti i detenuti che ne esprimono il desiderio. Nei casi in cui i locali e le norme di sicurezza non permettano la contemporanea partecipazione di tutti i detenuti alla funzione, il direttore della casa di pena stabilirà dei turni, in base ai quali i vari gruppi di detenuti assisteranno alla celebrazione dei riti religiosi.

6. - Su richiesta del detenuto condannato o in attesa di giudizio gravemente ammalato che si trova nella casa di pena non elencata nell’allegato n. 1, il direttore della casa di pena dovrà chiedere a un sacerdote locale di prestare al detenuto l’assistenza religiosa.

7. - I detenuti in attesa di giudizio che si trovano nelle case di pena elencate nell’allegato n. 1, possono prendere parte alla celebrazione delle messe e usufruire degli altri servizi religiosi, dietro autorizzazione degli organi a disposizione dei quali i detenuti rimangono.

8. - L’ordinanza entra in vigore nel giorno della sua firma.

 

©GB FB

Trascina file per caricare