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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
del 7 aprile 1963
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Art. 33
I cittadini sono uguali nei diritti e nei doveri, senza distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di sesso, di lingua, di istruzione e di condizione sociale.
Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge.
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Art. 46
La professione della religione è libera; essa è un affare privato della persona.
Le comunità religiose sono separate dallo stato; esse sono libere nell’esercizio delle funzioni religiose e del culto.
Le comunità religiose possono fondare scuole confessionali destinate alla formazione del clero.
L’abuso della religione e delle attività religiose per fini politici è anticostituzionale.
La comunità sociale può accordare un aiuto materiale alle comunità religiose.
Le comunità religiose possono godere di un diritto di proprietà sui beni immobili, nei limiti prescritti dalla legge federale.
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