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Decreto del Consiglio dei commissari del popolo.
A proposito di cimiteri e funerali.*

1918/12/07

 

1. Tutti i cimiteri, i crematori e gli obitori, nonché l'organizzazione dei funerali dei cittadini, rientrano nella giurisdizione dei Soviet locali.

2. Lo stesso funerale è stabilito per tutti i cittadini. La divisione in categorie di luoghi di sepoltura e sepoltura viene distrutta.

Nota. Le cerimonie funebri religiose nella chiesa e nei cimiteri possono essere fatte, ma a volontà dei parenti e dei parenti del defunto a proprie spese.

3. Il pagamento per i posti nei cimiteri è annullato.

4. Nessuna sepoltura può essere consentita dalla direzione del cimitero senza presentazione da parte del dipartimento locale delle registrazioni dello stato civile del documento che certifichi la registrazione della morte di questa persona.

5. Dopo la pubblicazione di questo decreto, tutte le imprese funebri private, senza cessare le loro attività, con tutti i loro apparati, sono registrate presso i consigli locali dei Deputati e, per quanto riguarda l'organizzazione dell'apparato tecnico sovietico corrispondente, sono soggette al trasferimento ai Soviet dei Deputati nel tempo e nell'ordine da esse determinati. L'organizzazione di questo apparato dovrebbe essere completata entro il 1 febbraio 1919.

6. Le spese funerarie saranno a carico dei Consigli dei Deputati nel luogo di morte dei cittadini:

1) per i funerali dei cittadini assicurati, in conformità con la disposizione sulla sicurezza sociale dei lavoratori (Legge raccolta del 1918 n. 89, articolo 906), a spese delle indennità funebri specificate nell'art. 31, 32 e 36 dei suddetti regolamenti, in quanto effettivamente applicato;

2) al funerale dei pensionati deceduti, nonché delle persone fornite in rifugi, ospizi, case invalide, a spese dei fondi pensione Soc. Disposizioni (articolo 49, paragrafo 3 della disposizione sulla sicurezza sociale dei lavoratori);

3) funerali delle persone dei poveri, ma idonei ai sensi dei §§ 1 e 2 di questo articolo, così come i senzatetto - a spese dei Consiglieri locali dei Deputati;

4) al funerale del resto dei cittadini e dei membri delle loro famiglie - a spese di parenti e amici, secondo il tasso stabilito dal Consiglio locale dei Deputati.

Nota. Nel caso del desiderio di parenti o parenti del defunto di eseguire un funerale non nel luogo della morte, il corpo viene trasportato dai parenti a loro spese, sepolto sulla stessa base.

7. Affidare i Commissariati degli affari interni e dell'assistenza sanitaria in un periodo di una settimana dalla data di pubblicazione del presente decreto per impartire istruzioni dettagliate su come attuarlo, sull'applicazione delle norme sanitarie generali nell'organizzazione di luoghi funerari e funerali per i cittadini e determinare a quale delle divisioni nei Soviet locali responsabilità e responsabilità per lo svolgimento delle attività funebri.

 

È stato firmato il presidente del Consiglio dei commissari del popolo
V. Ulyanov (Lenin).

Amministratore delegato del Consiglio dei commissari del popolo
V. Bonch-Bruevich.

 

7 dicembre 1918.

 

Pubblicato nel n. 271 delle Notizie del Comitato Esecutivo Centrale All-Russia dei Soviet dell'11 dicembre 1918.

 

*Dalla raccolta di atti giuridici e ordinanze del governo per il 1917-1918. Dipartimento degli affari del Consiglio dei Commissari del popolo dell'URSS M. 1942, pp. 1275-1276.
 Pubblicato nel n. 271 delle Notizie del Comitato Esecutivo Centrale Russia dei Soviet dell'11 dicembre 1918.