The measure is available in the following languages:
Agreement
between the Republic of Estonia
and the Holy See
on juridical status of the Catholic Church in Estonia
The Holy See and the Republic of Estonia,
having in common the desire to strengthen and promote, in a spirit of friendship, the relations already existing between them, and with the intention of regulating through a common understanding the juridical status of the Catholic Church in Estonia,
have agreed to the following:
Article 1
l. The Republic of Estonia guarantees freedom to profess and to practise in public the Catholic Religion.
2. The Catholic Church in Estonia has the right to organize itself and to carry out its mission within the legal framework of the Republic of Estonia.
Article 2
The Catholic Church, as also its institutions, which, in accordance with Canon Law, have the status of either public or private juridical persons, shall enjoy juridical personality in civil law, according to the legislation of the Republic of Estonia, together with all the rights and obligations deriving from it, from the date of their registration with the competent Estonian authorities.
Article 3
The Holy See and the Catholic Church in Estonia enjoy complete freedom to communicate and correspond with each other.
Article 4
The Catholic Church has the right of access to the means of mass communication and the right to possess such means, in accordance with the laws of the Republic of Estonia.
Article 5
1. The competent ecclesiastical authority has the right to create the structures proper to the Church, in particular to erect or modify ecclesiastical juridical persons, in accordance with Canon Law and in respect of Estonian legislation.
2. The Holy See will freely choose an ecclesiastic for the office of Bishop or of Apostolic Administrator, who may be a Bishop.
3. Before publishing the appointment of a Bishop or of an Apostolic administrator, the Holy See will, out of courtesy and in confidence, inform the Civil Authorities.
Article 6
1. In order to fulfil the duties of his pastoral ministry, the Bishop or the Apostolic Administrator has the right to invite to Estonia priests, members of religious congregations and lay persons who do not have Estonian citizenship and to apply to the Estonian authorities on their behalf for residence and work permits, in conformity with the laws of the Republic of Estonia.
2. Upon a formal request of the Bishop or of the Apostolic Administrator, a residence and work permit will be issued in accordance with Estonian laws and regulations.
Article 7
1. The Catholic Church has the right to establish and manage its own schools, in accordance with Canon Law and the legislation of the Republic of Estonia concerning non-State schools.
2. Catholic students, both within the State school system and in non-State schools, are guaranteed, according to the provisions of Estonian legislation, the possibility of studying religious subjects appropriate to their denomination and tradition.
Article 8
Marriages celebrated in the Catholic Church, upon registration and for which a certificate of marriage has been issued by the civil registry office, have civil effect.
Article 9
In Case of uncertain, unresolved or disputed issues concerning property, economic and fiscal matters, related to the Catholic Church in general, or specific Catholic communities or institutions, the Catholic Church and the competent authority within the Republic of Estonia will constitute an "ad hoc" joint-commission with the task of finding solutions acceptable to both Parties.
Article 10
If difficulties should arise in the future concerning the interpretation or application of these provisions, the Holy See and the Republic of Estonia will proceed by common accord to an amicable solution.
Article 11
This Agreement shall enter into force from the moment of reciprocal notification of the fulfilment by the Contracting Parties of the procedures necessary for its entrance into force.
Article 12
Done in Tallinu on 12th March 1999 in two copies in English and Estonian, both texts being of equal force.
for the Holy See:
for the Republic of Estonia:
© FB
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica dell’Estonia circa la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Estonia
Nota Verbale
La Segreteria di Stato della Santa Sede presenta i suoi saluti al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell’Estonia e ha l’onore di accettare la Nota Verbale Prot. N° 7-2/16740 del 23 dicembre 1998, il cui testo è:
"Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell’Estonia presenta i suoi saluti alla Segreteria di Stato della Santa Sede e ha l’onore di informarla che il Governo della Repubblica dell’Estonia ha dato il suo consenso all’Accordo tra la Repubblica dell’Estonia e la Santa Sede circa la condizione giuridica della Chiesa Cattolica in Estonia, il cui testo è:
" La Santa Sede e la Repubblica dell’Estonia, avendo il desiderio di rafforzare e promuovere, in uno spirito di amicizia, le relazioni già esistenti tra loro; e con l’intenzione di regolare attraverso un patto lo stato giuridico della Chiesa Cattolica in Estonia; convengono quanto segue:
1. La Repubblica dell’Estonia garantisce la libertà di professare e di praticare in pubblico la Religione Cattolica.
La Chiesa Cattolica in Estonia ha il diritto di organizzarsi e di svolgere la sua missione entro i confini della Repubblica dell’Estonia.
2. La Chiesa Cattolica e i suoi enti che, in conformità al Codice di Diritto Canonico, hanno la natura di persone giuridiche pubbliche o private, possono essere riconosciute come persone giuridiche civili con i diritti e i doveri conseguenti, dalla data della loro registrazione presso le competenti autorità estoni ai sensi della legislazione della Repubblica dell’Estonia.
3. La Santa Sede e la Chiesa Cattolica in Estonia hanno assoluta libertà di comunicare e di corrispondere tra loro.
4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di accedere ai mezzi di comunicazione e il diritto di esserne proprietaria, in conformità alle leggi della Repubblica dell’Estonia.
5. La competente autorità ecclesiastica ha il diritto di erigere propri enti, in particolare di costituire o modificare persone giuridiche ecclesiastiche, in conformità al Codice di Diritto Canonico e nel rispetto della legislazione dell’Estonia.
La Santa Sede nomina liberamente il titolare dell’ufficio di Vescovo e di Amministratore Apostolico, il quale può essere un Vescovo.
Prima di rendere nota la nomina del Vescovo o dell’Amministratore Apostolico, la Santa Sede informerà confidenzialmente le Autorità Civili.
6. Al fine di adempiere ai doveri del ministero pastorale, il Vescovo o l’Amministratore Apostolico hanno il diritto di invitare in Estonia sacerdoti, membri di congregazioni religiose e laici che non hanno la cittadinanza estone e di inoltrare alle autorità estoni le richieste di permessi di soggiorno e di lavoro, in conformità con la legislazione dell’Estonia.
A fronte di una formale richiesta da parte del Vescovo o dell’Amministratore Apostolico, il permesso di soggiorno e di lavoro è accordato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell’Estonia.
7. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e di gestire scuole di sua proprietà, in conformità al Codice di Diritto Canonico e alla legislazione della Repubblica dell’Estonia circa le scuole non statali.
Agli studenti cattolici, frequentanti sia scuole statali sia scuole non statali, è garantita – in conformità alle disposizioni della legislazione estone - la possibilità di studiare materie concernenti la loro appartenenza confessionale.
8. Hanno effetti civili i matrimoni celebrati e registrati secondo le norme canoniche, e i cui certificati sono trasmessi all’ufficio civile per la trascrizione.
9. In presenza di questioni incerte, non risolte, dubbie circa la proprietà, questioni economiche e fiscali, relative alla Chiesa Cattolica in generale o a specifiche comunità o istituzioni cattoliche, la Chiesa Cattolica e la competente autorità estone costituiranno una commissione mista incaricata di trovare una soluzione accettabile da entrambe le Parti.
10. Nel caso in cui in futuro dovessero sorgere delle difficoltà circa l’interpretazione o l’applicazione di queste disposizioni, la Santa Sede e la Repubblica dell’Estonia procederanno di comune accordo per trovare una amichevole soluzione".
Nel caso in cui la Santa Sede intenda accettare, il Ministro ha l’onore di suggerire che questa Nota e la conseguente risposta della Segreteria costituiscano un Accordo tra la Repubblica dell’Estonia e la Santa Sede che entrerà in vigore alla data del ricevimento della risposta della Segreteria.
Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell’Estonia coglie l’occasione per rinnovare alla Segreteria della Santa Sede i sensi della sua più alta considerazione.
La Segreteria di Stato della Santa Sede ha l’onore di comunicare il consenso della Santa Sede all’Accordo.
La Segreteria di Stato della Santa Sede coglie con piacere l’occasione per rinnovare al Ministro degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.
Dal Vaticano, 15 febbraio 1999
Scambio di Note avvenuto il 12 marzo 1999.
Pubblicata in AAS 91 (1999), pp. 414-418
©FB